Art. 4

In vigore dal 3 feb 1988
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1092/80, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.
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Art. 4 Regolamento (UE) 1988/322 | Portale Normativo