Art. 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

In vigore dal 3 feb 1988
a) 10 t per i prodotti disossati, b) 15 t per tutti gli altri prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:322:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo