Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 feb 1988
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1092/80, il quantitativo minimo è fissato a 9 t per le carcasse intere o per le mezzene.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:322:oj#art-4