Art. 5

1. Per ciascun periodo di 60 giorni è concesso un aiuto che ammonta a:

In vigore dal 2 feb 1988
- 2 ECU/100 kg se l'organismo ammassatore fornisce la prova, entro i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del contratto, che l'olio d'oliva è stato immesso sul mercato, - 0,6 ECU/100 kg negli altri casi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per olio immesso sul mercato s'intende l'olio che è stato venduto e consegnato ad un'impresa di condizionamento in possesso dei requisiti stabiliti dagli Stati membri per la Spagna e il Portogallo, e riconosciuta a norma del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (1) per gli altri Stati membri, oppure, nel caso dell'olio vergine lampante, ad un impresa di raffinazione, ovvero l'olio che è stato esportato. 3. Un importo di 0,6 ECU/100 kg può essere anticipato non appena il contratto sia stato concluso o rinnovato, previa costituzione di una cauzione per un importo equivalente. 4. Il tasso applicabile per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto al magazzinaggio è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della conclusione del contratto. 5. L'importo dell'aiuto è calcolato sul peso netto constatato alla data di inizio dell'esecuzione del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:315:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo