Art. 9

Anteriormente al dieci di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 2 feb 1988
- i quantitativi e le qualità d'olio d'oliva per i quali sono stati conclusi o rinnovati contratti di magazzinaggio nel corso del mese precedente, - i quantitativi complessivi di olio d'oliva, per qualità, immagazzinati alla fine del mese precedente, nonché il numero totale dei contratti in corso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:315:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo