Art. 1

In vigore dal 2 feb 1988
Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, gli organismi di intervento degli Stati membri produttori concludono contratti di magazzinaggio di olio di oliva alle condizioni fissate dal presente regolamento.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1988/315 | Portale Normativo