Art. 3

In vigore dal 26 gen 1988
Un importo supplementare è fissato quando si constata che il prezzo di offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo è modificato quanto si constata una variazione del prezzo d'offerta. Tale importo è soppresso quando si constata che il prezzo d'offerta è uguale o superiore al prezzo limite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:209:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 1988/209 | Portale Normativo