Art. 4

In vigore dal 26 gen 1988
La Commissione procede regolarmente all'esame degli elementi in funzione dei quali sono fissati gli importi supplementari. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni nonché le informazioni necessarie per permettere alla Commissione di giudicare dell'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.
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