Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 gen 1988
Un importo supplementare è fissato quando si constata che il prezzo di offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo è modificato quanto si constata una variazione del prezzo d'offerta. Tale importo è soppresso quando si constata che il prezzo d'offerta è uguale o superiore al prezzo limite.
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