Art. 2

In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988. Per il Consiglio Il Presidente H.-D. GENSCHER (1) GU n. C 288 del 28. 10. 1987, pag. 9. (2) Parere reso il 21 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 33.
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