Art. 2
In vigore dal 25 gen 1988
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER
(1) GU n. C 288 del 28. 10. 1987, pag. 9.
(2) Parere reso il 21 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 33.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1988:223:oj#art-2