Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue:

In vigore dal 25 gen 1988
1) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 16 bis 1. Se, nel corso di una determinata campagna, le misure d'intervento relative ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini e alle pesche noci attuate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis riguardano quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal paragrafo 2, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione di tali prodotti secondo i criteri dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1 % per ogni - 5 t di mandarini satsuma, - 2 000 t di clementine, - 2 500 t di mandarini, - 2 500 t di pesche noci, eccedenti il quantitativo di cui al paragrafo 2. L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia comportare una riduzione susperiore al 20 %. La diminuzione che risulta dall'applicazione del primo e secondo comma non è presa in considerazione nelle campagne successive ai fini della fissazione dei prezzi di base ed acquisto in conformità dei criteri dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3. 2. Il limite per l'intervento per i mandarini satsuma, le clementine e le pesche noci sono fissati al 10 % della media della produzione destinata al mercato dei prodotti freschi delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati statistici. Il limite per l'intervento per i mandarini è fissato alle seguenti percentuali della media della produzione destinata al mercato del prodotto fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati statistici: - per la campagna 1987/1988: 65 %, - per la campagna 1988/1989: 50 %, - per la campagna 1989/1990: 35 %, - per la campagna 1990/1991: 20 %, - a partire dalla campagna 1991/1992: 10 %. 3. Per quanto concerne la Spagna, nella fase di verifica di convergenza, quando si procede ad operazioni d'intervento in conformità delle disposizioni applicabili, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un quantitativo di prodotti oggetto di misure d'intervento il cui superamento dà luogo ad una diminuzione dei prezzi istituzionali spagnoli per la campagna di commercializzazione successiva. 4. La diminuzione dei prezzi applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, prevista dal paragrafo 1, primo comma, non è presa in considerazione per l'applicazione in Spagna e in Portogallo della disciplina di prezzo di cui rispettivamente all'articolo 135, punto 1 ed all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione. 5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 33 e fissa in particolare i limiti per l'intervento. »; 2) il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO II Prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi Calvolfiori Pomodori Melanzane Pesche Pesche noci Albicocche Limoni Pere (diverse dalle pere da sidro) Uve da tavola Mele (diverse dalle mele da sidro) Mandarini Mandarini satsuma Clementine Arance dolci »
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1988:223:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1988/223 — Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue: | Portale Normativo