Art. 2
In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.
Storico versioni
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