Art. 1
In vigore dal 23 dic 1987
1. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, le dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso relative alla campagna 1987/1988 possono essere presentate entro il 31 gennaio 1988.
2. I termini previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del citato regolamento decorrono dal 31 gennaio 1988.
Storico versioni
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