Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987. (3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (4) GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4027:oj#art-2