Art. 3

In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104. (4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44. (5) GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 19. (6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (8) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/4156 | Portale Normativo