Art. 1
In vigore dal 22 dic 1987
Il regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione, del 9 luglio 1974, che fissa alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, è modificato come segue: 1) il testo dell' è sostituito dal seguente testo:«I coefficienti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2783/75 sono fissati come segue:a) per i prodotti delle sottovoci 3502 10 91 e 3502 90 51 della nomenclatura combinata: 4,06;b)per i prodotti delle sottovoci 3502 10 99 e 3502 90 59 della nomenclatura combinata: 0,55». 2)il testo dell' è sostituito dal testo seguente:«Le spese di trasformazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75 sono fissate come segue:a)per i prodotti delle sottovoci 3502 10 91 e 3502 90 51 della nomenclatura combinata: 1,1122 ECU/kg;b)per i prodotti delle sottovoci 3502 10 99 e 3502 90 59 della nomenclatura combinata: 0,1451 ECU/kg».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:4156:oj#art-1