Art. 3
In vigore dal 22 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente
(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.
(5) GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 19.
(6) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(7) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 54.
Storico versioni
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