Art. 4

In vigore dal 22 dic 1987
Il testo della parte introduttiva dell' del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/80 (2), è sostituito dal testo seguente: «La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nelle sottovoci 0105 11 e 0105 19 e nella voce 0207, escluse le sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50, le voci 0407 e 0408 della nomenclatura combinata esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3987:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo