Art. 4
In vigore dal 22 dic 1987
Il testo della parte introduttiva dell' del regolamento (CEE) n. 109/80 della Commissione, del 18 gennaio 1980, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/80 (2), è sostituito dal testo seguente:
«La non fissazione di una restituzione per i prodotti compresi nelle sottovoci 0105 11 e 0105 19 e nella voce 0207, escluse le sottovoci 0207 31, 0207 39 90 e 0207 50, le voci 0407 e 0408 della nomenclatura combinata esportati verso gli Stati Uniti, non è presa in considerazione:»
Storico versioni
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