Art. 3

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla

In vigore dal 22 dic 1987
commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (3) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3494/86 (4), il testo del paragrafo 1 e la parte introduttiva del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente: «(1) Uova da cova: le uova di volatili da cortile delle sottovoci 0407 00 11 e 0407 00 19 della nomenclatura combinata, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento. (2) Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi, delle sottovoci 0105 11 e 0105 19 della nomenclatura combinata, delle seguenti categorie:»
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/3987 — All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla | Portale Normativo