Art. 9
In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il ConsiglioIl PresidenteU. ELLEMANN-JENSEN
(1)GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 3.
(2)GU n. C 262 del 14. 10. 1985, pag. 44,
GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 182 e GU n. C 345 del 21. 12 1987.
(3)GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 31 e GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 27.
(4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(5)GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(6)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.
(7)Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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