Art. 9

Art. 9

In vigore dal 14 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteU. ELLEMANN-JENSEN (1)GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 3. (2)GU n. C 262 del 14. 10. 1985, pag. 44, GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 182 e GU n. C 345 del 21. 12 1987. (3)GU n. C 303 del 25. 11. 1985, pag. 31 e GU n. C 333 del 29. 12. 1986, pag. 27. (4)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (5)GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (6)Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale. (7)Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3976:oj#art-9