Art. 5

In vigore dal 14 dic 1987
Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un progetto del medesimo ed invita tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1987/3976 | Portale Normativo