Art. 2
In vigore dal 14 dic 1987
1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 e conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1, non si applica a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate.
2. La Commissione può in particolare adottare detti regolamenti relativamente ad accordi, decisioni o pratiche concordate che perseguano una delle finalità seguenti :
-la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità da offrire sui servizi aerei di linea, nella misura in cui ciò contribuisca a distribuire i servizi nelle ore e nei periodi meno intensi e sulle rotte meno frequentate, e sempre che ciascun contraente possa ritirarsi senza penalità da tali accordi, decisioni o pratiche concordate, e non si richieda un preavviso di più di tre mesi dalla propria intenzione di non partecipare a tale programmazione in comune e coordinamento per le prossime stagioni ;
-la spartizione degli introiti derivanti dai servizi aerei di linea, fintanto che il versamento non superi l'1 % del provento messo in comune incassato su una rotta determinata dal trasferente, che quest'ultimo non si accolli o divida alcuna spesa e che il versamento sia effettuato per compensare la perdita subita dal vettore ricevente nel programmare voli nelle ore e nei periodi di minor traffico ;
-consultazioni per la preparazione in comune di proposte sulle tariffe, sui prezzi e sulle condizioni applicabili per il trasporto di passeggeri e bagagli sui servizi di linea, a condizione che le consultazioni su questa materia siano facoltative, che i vettori aerei non siano vincolati dai loro risultati e che la Commissione e gli Stati membri dei vettori aerei interessati possano prendere parte, in qualità di osservatori, a qualsiasi consultazione di questo tipo ;
-l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti e la programmazione degli orari, a condizione che i vettori aerei interessati siano autorizzati a partecipare a tali intese, che le procedure nazionali e multilaterali per dette intese siano trasparenti e che essi tengano conto di qualsiasi restrizione e norma di distribuzione stabilita dalle autorità nazionali o internazionali e di qualsiasi diritto che i vettori aerei possono aver storicamente acquisito ;
-l'acquisto, lo sviluppo e l'utilizzazione in comune dei sistemi informatizzati per la fissazione di orari, le prenotazioni e il rilascio di biglietti da parte delle imprese di trasporto aereo, a condizione che i vettori aerei degli Stati membri abbiano accesso a tali sistemi a condizioni uguali, che i servizi dei vettori participanti siano elencati su una base non discriminatoria e che ogni partecipante possa ritirarsi dal sistema con un preavviso ragionevole ;
-l'assistenza a terra negli aeroporti, tecnica e operativa, quale il push-back, il rifornimento di carburante, la pulizia e la sicurezza degli aeromobili ;
-la gestione di passeggeri, posta, merci e bagagli negli aeroporti ;
-i servizi per la fornitura del ristoro a bordo.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, tali regolamenti della Commissione definiscono le categorie di accordi, decisioni o pratiche concordate cui essi si applicano e specificano in particolare :
a)le restrizioni o clausole che possono o non possono figurare negli accordi, decisioni o pratiche concordate ;
b)le clausole che devono essere comprese negli accordi, decisioni e pratiche concordate o qualsiasi altra condizione da soddisfare.
Storico versioni
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