Art. 17

In vigore dal 14 dic 1987
Con effetto al 1o luglio 1987, agli importi indicati all' del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 si applica il coefficiente di 3,075217.
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Art. 17 Regolamento (UE) 1987/3784 | Portale Normativo