Art. 16

In vigore dal 14 dic 1987
Con effetto al 1o luglio 1987, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all' del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissati a 8593, 14181 e 19336 FB.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3784:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 16 Regolamento (UE) 1987/3784 | Portale Normativo