Art. 2
In vigore dal 10 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TOERNAES
(1) GU n. L 49 del 22. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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