Art. 1

In vigore dal 10 dic 1987
Per la campagna 1987/1988 le percentuali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 426/86 sono le seguenti: - per la Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985: 60 %, - per la Spagna e il Portogallo: 15 %.
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