Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 dic 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TOERNAES (1) GU n. L 49 del 22. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3732:oj#art-2