Art. 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE)

In vigore dal 9 dic 1987
n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4139:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 1987/4139 — 1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE) | Portale Normativo