Art. 1 · 1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE)

Art. 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE)

In vigore dal 9 dic 1987
n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi. 2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.
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