Art. 1
1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE)
In vigore dal 9 dic 1987
n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.
Storico versioni
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