Art. 4
In vigore dal 9 dic 1987
1. In deroga all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4142/87 le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in libera pratica conformemente alle disposizioni di detto regolamento, miscelati con altri prodotti petroliferi o con oli greggi di petrolio della voce 2709 00 00 della nomenclatura combinata.
2. Lo stoccaggio in miscela dei prodotti di cui al paragrafo 1 non aventi specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche può essere autorizzato soltanto se la miscela è interamente destinata a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
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