Art. 6
1. L'importatore è obbligato a:
In vigore dal 9 dic 1987
a) assicurarsi che i cavalli siano macellati alle condizioni previste nel presente regolamento;
b) fornire una garanzia, la cui forma è definita dalle autorità competenti, che copra la differenza tra gli ammontari che risultano dall'applicazione, alla data di accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli, dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
c) versare la differenza di cui alla lettera b), qualora le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate, salvo se, secondo il parere delle autorità competenti, non sia configurabile la frode;
d) su domanda delle autorità competenti, permettere l'ispezione dei libri e dei documenti, nonché della contabilità riferentesi ai cavalli di cui trattasi;
e) consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine dell'accertamento dell'effettiva macellazione dei cavalli.
2. La garanzia viene immediatamente svincolata dopo che è stata fornita la prova che la macellazione è intervenuta nelle condizioni previste dal presente regolamento ovvero dopo il pagamento della differenza di cui alla lettera b) del paragrafo 1.
Storico versioni
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