Art. 4
In vigore dal 9 dic 1987
1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a questo scopo o con una attestazione apposta dalla suddetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all', paragrafo 2, indicanti la concordanza di identità dei cavalli macellati con quelli interessati che formano oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Nel termine di 18 giorni dall'immissione in libera pratica dei cavalli, la prova della macellazione deve pervenire alla dogana dove la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata presentata, direttamente a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite dell'importatore secondo la decisione dello Stato membro.
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