Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
Se, all'arrivo al mattatoio il cavallo non può essere identificato o l' non è rispettato, l'autorità competente ne informa immediatamente la dogana competente che prende le misure necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:4136:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Regolamento (UE) 1987/4136 | Portale Normativo