Art. 5

In vigore dal 9 dic 1987
1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato IV. 2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.
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Art. 5 Regolamento (UE) 1987/4131 | Portale Normativo