Art. 1
L'ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamo-
In vigore dal 9 dic 1987
rodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.
Storico versioni
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