Art. 5
In vigore dal 24 nov 1987
1. Le domande di compensazione finanziaria vengono redatte dai trasformatori conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1562/85.
2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 11, 15, 16, 17 e 20 del regolamento (CEE) n. 1562/85 sono applicabili, mutatis mutandis, ai trasformatori di cui all'.
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