Art. 4
In vigore dal 24 nov 1987
1. Il trasformatore che non ha trasmesso le comunicazioni di cui all' per la campagna o le campagne che servono di riferimento per la ripartizione delle quote è considerato come un nuovo trasformatore ai sensi del paragrafo 2.
Si considera che il trasformatore che abbia trasmesso le suddette comunicazioni per una delle campagne che servono da riferimento per la ripartizione delle quote, omettendo di trasmetterle per uno dei due anni successivi o per entrambi, non abbia esercitato un'attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali sono state omesse le comunicazioni.
2. Se i trasformatori non hanno fabbricato i prodotti di cui all', paragrafo 1 nel corso del periodo che serve da riferimento o se si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma l'aiuto a tali trasformatori, in appresso denominati nuovi trasformatori, è limitato ad un quantitativo pari al 2 % al massimo del quantitativo totale della quota.
Le autorità competenti degli Stati membri interessati determinano il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto e lo ripartiscono equamente tra i nuovi trasformatori. Se il quantitativo non è assegnato, totalmente o in parte, a nuovi trasformatori, esso o eventualmente la rimanenza di esso viene ripartito equamente tra gli altri trasformatori.
3. Se un'impresa rinuncia a trasformare totalmente o in parte il quantitativo assegnatole oppure cessa la propria attività senza essere stata rilevata da un'altra impresa, le autorità competenti ripartiscono equamente tra gli altri trasformatori il quantitativo reso disponibile.
Storico versioni
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