Art. 3
In vigore dal 24 nov 1987
1. I quantitativi di prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario sono stabiliti, per ciascun trasformatore, dallo Stato membro interessato in termini di percentuale della produzione del trasformatore realizzata nel corso delle campagne prese in considerazione per il calcolo della produzione totale media di cui al para- grafo 3.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 rappresenta l'aliquota della produzione totale media dello Stato membro produttore, espressa in quantità di materia prima utilizzata, cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione.
I quantitativi cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione corrispondono ai quantitativi indicati nell', ridotti del 2 %; tale percentuale del 2 % dev'essere ripartita tra i trasformatori conformemente alle disposizioni dell'.
3. Per produzione totale media s'intende il quantitativo totale dei prodotti trasformati espresso in peso netto e riferito al quantitativo di prodotti freschi acquistato per la fabbricazione dei prodotti trasformati, corrispondente:
a) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nel corso delle ultime tre campagne o nella prima di queste tre campagne, a un terzo della loro produzione totale durante detto periodo;
b) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione nelle ultime due campagne o nel corso della prima di queste due campagne, alla metà della loro produzione totale durante detto periodo;
c) per i trasformatori che hanno realizzato una produzione soltanto nel corso dell'ultima campagna, alla loro produzione totale durante detta campagna.
Storico versioni
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