Art. 3
In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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