Art. 1

In vigore dal 23 ott 1987
1. L'assunzione a carico del bilancio comunitario delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, è limitata al 6,8 % all'anno dei capitali mobilizzati dalla Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo. 2. La durata media di immobilizzazione dei capitali messi a disposizione dei servizi abilitati a pagare dagli Stati membri è considerata pari ad un mese e mezzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:3187:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo