Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 ott 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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