Art. 2

In vigore dal 10 set 1987
Ai fini della determinazione dei quantitativi di olio ammessi a beneficiare del rimborso, e limitatamente agli oli acquistati dall'impresa utilizzatrice per i quali sia stato versato il contributo, il contenuto in olio dei prodotti elencati all' del regolamento (CEE) n. 2112/87 da prendere in considerazione è quello riportato nell'allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:2722:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo