Art. 3

In vigore dal 10 set 1987
1. La Spagna adotta le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 2. Per il controllo l'impresa tiene una contabilità separata dell'olio incorporato nei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 2112/87 e della produzione ottenuta da tale olio ripartita nei tre gruppi di prodotti indicati nell'allegato I. 3. La Spagna comunica alla Commissione, ogni mese con riferimento al mese precedente, i quantitativi di olio per i quali è stato rimborsato il contributo.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1987/2722 | Portale Normativo