Art. 2
In vigore dal 10 set 1987
Ai fini della determinazione dei quantitativi di olio ammessi a beneficiare del rimborso, e limitatamente agli oli acquistati dall'impresa utilizzatrice per i quali sia stato versato il contributo, il contenuto in olio dei prodotti elencati all' del regolamento (CEE) n. 2112/87 da prendere in considerazione è quello riportato nell'allegato I.
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