Art. 4

In vigore dal 21 ago 1987
1. Il prelievo è riscosso dall'acquirente, dall'impresa di trasformazione di cui all', paragrafo 2 ovvero, nel caso previsto dall', paragrafo 1, dai destinatari. Tuttavia, nel caso previsto dall', secondo comma, secondo e terzo trattino, il prelievo è versato dal produttore. Il prelievo è versato alle autorità a tal fine designate da ciascuno Stato membro per le « immissioni sul mercato » effettuate nel corso di un mese. Il versamento va effettuato entro e non oltre il termine del quarto mese successivo a tale periodo, ma in ogni caso non oltre il 31 luglio 1988. All'atto di ogni versamento occorre trasmettere all'autorità competente una dichiarazione scritta conforme al modello riportato in allegato. 2. Qualora un produttore venda i cereali all'intervento, il prelievo di corresponsabilità è riscosso dall'organismo d'intervento che lo deduce dal prezzo di acquisto. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese gli importi riscossi nel corso del mese precedente, indicando i corrispondenti quantitativi di cereali subordinati al prelievo di corresponsabilità nonché i quantitativi di cereali esonerati dal prelievo di corresponsabilità a norma del regolamento (CEE) n. 2096/86 della Commissione (1).
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