Art. 9

In vigore dal 21 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19. ALLEGATO Nome: Indirizzo: certifica di aver acquistato i quantitativi di cereali seguenti nel corso del mese di: 1.2.3 // // // // Quantitativo acquistato // Regime // Prelievo riscosso // // // // // Soggetto al prelievo di corresponsabilità: // // // Esonerato dal prelievo di corresponsabilità a norma del regolamento (CEE) n. 2096/86 della Commissione (1) (attestato allegato): // 0 // // // (1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.
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Art. 9 Regolamento (UE) 1987/2529 | Portale Normativo