Art. 9
In vigore dal 21 ago 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.
(1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.
ALLEGATO
Nome:
Indirizzo:
certifica di aver acquistato i quantitativi di cereali seguenti nel corso del mese di:
1.2.3 // // // // Quantitativo acquistato // Regime // Prelievo riscosso // // // // // Soggetto al prelievo di corresponsabilità: // // // Esonerato dal prelievo di corresponsabilità a norma del regolamento (CEE) n. 2096/86 della Commissione (1) (attestato allegato): // 0 // // //
(1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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