Art. 2

In vigore dal 21 ago 1987
1. Negli Stati membri di cui all', i produttori sono assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 per i quantitativi di cereali previsti dall', lettere a) e b) dello stesso regolamento immessi sul mercato. 2. Ai fini del presente regolamento per « immissione sul mercato » si intendono le vendite effettuate dai produttori alle imprese per l'ammasso, di commercializzazione e di trasformazione ad altri produttori e all'organismo di intervento. Sono assimilate ad un'immissione sul mercato: - la trasformazione di cereali che un produttore consegna o mette a disposizione di un'impresa allo scopo di utilizzarli successivamente nella propria azienda; - la spedizione di cereali in un altro Stato membro effettuata dal produttore; - l'esportatore di cereali in un paese terzo effettuata dal produttore.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1987/2529 | Portale Normativo